Art. 1 - Associazione Culturale “Genova Viva”

Il giorno Lunedì 24/Ottobre/2005, in Genova, è costituita l’
Associazione Culturale “Genova Viva”, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e seguenti del vigente Codice Civile, nonché del presente Statuto-Regolamento.

L’Associazione è laica, democratica, apartitica, aconfessionale, libera ed aperta, libera da condizionamenti, aperta ad ogni idea di pensiero, di cultura, di credo religioso.

La denominazione ed il logo verranno opportunamente registrati presso la Camera di Commercio di Genova a cura ed onere del loro ideatore/creatore, il Socio Fondatore Angelo Toscano: egli, mantenendone ogni titolarità legale, si impegna a concederne l’uso, a titolo gratuito, all’Associazione, in diretta relazione alla sua appartenenza alla stessa.

Art. 2 - Sede sociale

La sede sociale dell’
Associazione Culturale “Genova Viva” è ubicata a Genova, in Galleria Mazzini 5/8 (IV piano), tel. 010/5530362 (fax: 010/5305959), per gentile concessione del Socio benemerito Sen. Luigi Grillo.

La sede sarà aperta nei giorni ed orari stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Spetta al Presidente, ovvero - per sua delega scritta - ad altro membro del Consiglio Direttivo, la stipula del contratto di locazione che verrà adibito a sede sociale a nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo valuterà se stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura di eventuali danni che si dovessero arrecare a terzi e a tutela di eventuali infortuni che dovessero patire gli associati e/o eventuali terzi presso la sede sociale ovvero durante i momenti di vita associativa; la titolarità della stipula di tale eventuale contratto assicurativo sarà del Presidente dell’Associazione, ovvero - per sua delega scritta - di altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, ovvero - per sua delega scritta - altro membro del Consiglio Direttivo, ha titolo di stipulare, a nome e per conto dell’Associazione, ogni tipo di contratto di utenza (luce,telefono, acqua, gas, etc.), ovvero di effettuare ogni tipo di acquisto necessario alla gestione della vita associativa.

Sarà cura del Presidente dell’Associazione, ovvero - per sua delega scritta - di altro membro del Consiglio Direttivo, richiedere, presso la competente Agenzia delle Entrate, il Codice Fiscale dell’Associazione.

Il Presidente è, a tutti gli effetti, il “legale rappresentante” dell’Associazio
ne; tuttavia - per sua delega scritta e solo nelle occasioni specificate - possono assumere tale titolarità anche il Vice-Presidente e/o il Segretario/Tesoriere.

Non è escluso che la sede dell’Associazione, a fronte di opportuna deliberazione del Consiglio Direttivo, possa essere concessa in uso a terzi (enti, associazioni, privati), sia a titolo gratuito che dietro compenso stabilito (venendo così a costituire fonte di entrata per l’Associazione).

Art. 3 - Scopi dell’Associazione

L’
Associazione Culturale “Genova Viva” si inserisce nell’ambito della realtà cittadina genovese, proponendosi di approfondire e diffondere la cultura, gli usi e le tradizioni di Genova e della Liguria, con l’intento anche di favorire l’integrazione e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale cittadina.

L’
Associazione Culturale “Genova Viva” persegue i seguenti scopi:

-si propone come luogo di incontro e di confronto fra persone ed idee (non escluse quelle politiche o religiose;

-si propone di assolvere alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana attraverso l’ideale dell’educazione permanente, perseguita anche mediante contatti e confronti fra persone, enti ed altre associazioni che operano sul territorio;

-si propone come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al loro disagio;

-si propone di difendere, senza se e senza ma, i diritti umani  e si impegna a denunciarne con ogni mezzo lecito possibile la loro violazione, ovunque e comunque essa venga perpetrata;

-si propone di aiutare il cittadino in difficoltà nei meandri della burocrazia, nonché nella segnalazione agli enti competenti dei problemi o disservizi di cui fosse vittima, anche mediante l’utilizzo di consulenze mediche, legali, amministrative.

Art. 4
- Attività dell’Associazione

L’
Associazione Culturale “Genova  Viva”,  per  il  raggiungimento dei suoi
fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

-attività culturali: convegni, conferenze, seminari, dibattiti, concorsi, visite guidate della città, convivi culinari, proiezione di films/diapositive, mostre a tema, gite, escursioni, viaggi, promozione delle iniziative cittadine, contatti collaborativi con enti cittadini e/o con altre associazioni che operano sul territorio, etc.;

-attività di formazione e didattiche: svolgimento di corsi teorico-pratici a tema di interesse condiviso;

-attività editoriale: creazione del sito internet www.genovaviva.it <http://www.genovaviva.it>, pubblicazione del bollettino periodico “Il mugugno” (se possibile anche on-line), pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di altri eventuali studi, ricerche o approfondimenti compiuti;

-attività di consulenza: individuazione di esperti che possano offrire agli associati, a titolo non oneroso, consulenze in materia medica, legale, amministrativa.

Art. 5 - Soci

L’
Associazione Culturale “Genova Viva” è offerta - senza distinzione di sesso, razza, idea politica e/o credo religioso - a tutti coloro che siano interessati alle finalità istituzionali sancite nel presente Statuto e ne condividano lo spirito e gli ideali.

Si distinguono le seguenti tipologie di associazione:

-
Soci fondatori: persone fisiche, enti, istituzioni che hanno condiviso fin dall’inizio lo spirito e gli ideali dell’Associazione e che, con la loro disponibilità e la loro opera, hanno garantito, fin dall’assemblea costitutiva, parte del loro tempo per le attività associative; l’attribuzione della qualifica di Socio fondatore è inoltre allargata a tutti coloro ai quali l’Assemblea dei Soci fondatori riconosca, all’unanimità, tale attribuzione, in qualunque momento della vita associativa, senza limite numerico; partecipano all’Assemblea dei Soci fondatori; versano la quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

-
Soci benemeriti: persone fisiche, enti, istituzioni che contribuiscano in maniera determinante, con la loro opera e/o il loro sostegno ideale ed economico, alla vita dell’Associazione e alle sue attività; sono così designati, senza limite numerico, dal Presidente dell’Associazione; versano la quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

-
Soci ordinari: persone fisiche, enti, istituzioni che, condividendo lo spirito e gli ideali, partecipano alla vita dell’Associazione e ne  promuovono lo sviluppo; versano la quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

-
Soci giovani:persone fisiche minorenni; non hanno diritto di voto, ma possono essere eletti in particolari cariche stabilite dal Consiglio Direttivo; versano la quota annuale ridotta stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

-
Soci familiari:persone fisiche facenti parte del nucleo familiare (anche non coabitanti) di un Socio; versano la quota annuale ridotta stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

- Soci onorari:persone fisiche, enti, istituzioni che si siano distinti per la loro attività, il loro contributo, la loro valenza in favore dell’Associazione e/o che abbiano contribuito in maniera determinante alle varie iniziative promosse; sono così designati, senza limite numerico, dal Presidente dell’Associazione; sono esonerati dal versamento della quota annuale.

L’ammissione dei Soci, su richiesta scritta degli interessati, è sancita in sede di Consiglio Direttivo; il Presidente dell’Associazione, il Presidente onorario e l’Assemblea dei Soci fondatori possono esprimersi, con diritto di “veto”, sull’ammissibilità dei Soci a far parte dell’Associazione, dandone motivazioni scritte al Consiglio Direttivo; contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello scritto, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Le quote associative costituiscono una delle risorse di entrata dell’Associazione e sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali sono così stabilite:
- Soci ordinari€. 5,00;
- Soci giovani (minorenni):gratuita.

L’Associazione si intende valida per l’anno solare, ad eccezione del primo periodo transitorio dal 24/Ottobre/2005 al 31/Dicembre/2006, da intendersi “una tantum” come unica annualità.

Il rinnovo associativo si può effettuare entro e non oltre il mese di Febbraio di ogni anno.

Il versamento della quota annuale formalizza, a tutti gli effetti, l’adesione all’Associazione: la titolarità di Socio, e anche di ogni carica associativa, si perfeziona pertanto, in via esclusiva, con il versamento della quota annuale; il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il termine citato, costituisce quindi causa di decadenza da ogni titolarità associativa.

Le quote associative o i contributi volontari non sono trasmissibili (ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte) e non sono soggette a rivalutazione.

E’ ammesso che i Soci titolari/contitolari di un’attività commerciale possano fornire materiale pubblicitario con l’indicazione di particolari sconti e/o agevolazioni riservate ai Soci dell’Associazione.

Art. 6 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’
Associazione Culturale “Genova Viva” sono costituite da:
-beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, cessioni, donazioni, lasciti;
-contributi volontari di soci e/o di simpatizzanti, in particolari situazioni contingenti;
-quote annuali di associazione;
-rimborsi spesa derivanti da attività associative;
-attività marginale di carattere commerciale e/o produttivo (vendita di gadgets, calendari, lotterie, etc.);
-patrocinio/sponsorizzazione di attività e/o eventi da parte di terzi;
-ogni altro tipo di entrata economico/finanziaria.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti di beni finanziari mobile e/o immobili sono sanciti, previa accettazione, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla destinazione e sull’utilizzo degli stessi in stretta armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione di essi non sia derivante da specifici obblighi di legge.

Eventuali elargizioni o donazioni in favore di terzi, sempre in linea con le finalità statutarie dell’Associazione, sono stabilite - in casi eccezionali - dall’Assemblea dei Soci.

Art. 7 - Anno finanziario

L’anno finanziario inizia il 1°/Gennaio e termina il 31/Dicembre di ogni anno.

In via del tutto transitoria, si stabilisce che il primo bilancio associativo accorperà il bilancio relativo al periodo dal 24/Ottobre/2005 al 31/Dicembre/2006 e dovrà essere approvato entro il 30/Aprile/2007.

La presentazione all’Assemblea dei Soci del “Bilancio consuntivo” e del “Bilancio preventivo” costituiscono momento unico e fondamentale del confronto associativo.

Detti atti, approntati dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea ordinaria dei Soci, annualmente, entro il 30/Aprile dell’anno successivo, previo deposito degli stessi presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l’assemblea stessa.

Art. 8 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’ Associazione Culturale “Genova Viva” sono:

-l’
Assemblea dei Soci;
-l’
Assemblea dei Soci fondatori;
-il
Consiglio Direttivo;
-il
Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere
e tutte le cariche conferite dal Presidente ai Soci;
-il
Presidente onorario;
-il
Collegio dei Revisori dei Conti;
-il
Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - L’Assemblea dei Soci

L’
Assemblea dei Soci è l’organo consultivo, momento fondamentale della vita associativa, occasione di confronto atta ad assicurare la corretta e democratica gestione dell’Associazione; è composta da tutte le categorie di Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale: essi hanno titolarmene diritto ad un voto ciascuno (salvo deleghe).

L’Assemblea “ordinaria” dei Soci è convocata almeno una volta all’anno; essa è valida se è presente - in 1^ convocazione - la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, in 2^ convocazione a prescindere dal numero dei presenti; l’ Assemblea ordinaria (sia in 1^ che in eventuale 2^ convocazione) delibera validamente a maggioranza dei presenti.
L’ Assemblea “straordinaria” dei Soci si riunisce quando il Presidente ritiene sia necessaria per particolari motivi e/o esigenze contingenti, ovvero qualora richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Soci; essa è valida se è presente - in 1^ convocazione - la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, in 2^ convocazione a prescindere dal numero dei presenti; l’ Assemblea straordinaria (sia in 1^ che in eventuale 2^ convocazione) delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee dei Soci (sia ordinarie che straordinarie) sono formalmente convocate, in via esclusiva, dal Presidente dell’Associazione (ovvero - in caso di sua assenza o a seguito di suo esplicito mandato scritto - dal Vice-Presidente), mediante avviso pubblicato ed affisso all’Albo della sede sociale almeno 15 giorni prima dalla data prefissata.

Per favorire la partecipazione alle assemblee è ammessa la convocazione personale dei Soci mediante l’uso della posta ordinaria e/o del telefono (anche via sms), senza che la mancata ricezione di tali forme di comunicazione infici la validità della convocazione dell’Assemblea, purchè sia rispettato quanto stabilito al precedente comma.

All’Assemblea dei Soci (sia ordinaria che straordinaria) è ammessa la partecipazione per delega scritta e controfirmata da parte degli interessati; ogni Socio può rappresentare, con facoltà di voto, un massimo stabilito di n° 2 deleghe a seduta.

La convocazione di ogni Assemblea dei Soci (sia ordinaria che straordinaria) deve contenere l’ “Ordine del giorno”, sul quale l’Assemblea avrà titolo di discutere e deliberare validamente.

Tutte le votazioni nell’ambito delle Assemblee dei Soci si effettuano per alzata di mano, ad esclusione di quelle per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che sono segrete e vengono espletate mediante voto scritto sulle schede predisposte, ove eventualmente possono figurare uno o più nomi di eventuale/i candidato/i.

All’apertura di ogni Assemblea dei Soci (sia ordinaria che straordinaria) i presenti eleggono un Presidente ed un Segretario che sottoscriveranno il verbale finale all’uopo redatto; detto verbale deve contenere i punti salienti dello svolgimento della seduta ed ogni eventuale conclusione e/o delibera adottata; il verbale sarà pubblicato all’Albo della sede sociale ed ivi rimarrà affisso per i 15 giorni successivi all’Assemblea, per poi essere debitamente archiviato e rimanere comunque a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

L’
Assemblea ordinaria dei Soci:

-elegge ogni 3 anni: 2/5 del Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri:
-approva il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo;
-approva le proposte del Consiglio Direttivo.

L’
Assemblea straordinaria dei Soci:

-approva lo Statuto dell’Associazione originariamente approvato dall’ Assemblea costituente e sulle modifiche da apportare ad esso   con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti;
-delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 10 - L’Assemblea dei Soci fondatori


L’  
Assemblea  dei  Soci  fondatori   è  costituita  dai  Soci  che  hanno  dato
origine all’Associazione e dai “Soci benemeriti” ed è presieduta dal “Presidente onorario”; si riunisce su convocazione del Presidente e/o del “Presidente onorario”, senza cadenza/scadenze prefissatea, ogniqualvolta ritenuto necessario; si esprime, con diritto di “veto”, sull’inammissibilità dei soci all’Associazione, dandone motivazione scritta al Consiglio Direttivo; ogni 3 anni designa 3/5 del Consiglio Direttivo; può attribuire, all’unanimità, la qualifica di “Socio benemerito” e la carica di “Presidente onorario” ad uno o più Soci in qualsiasi momento della vita associativa.


Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il
Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti ogni 3 anni dall’assemblea dei Soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge a sua volta, fra i propri componenti, il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato mediante Assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 2 volte l’anno:


-dal Presidente dell’Associazione, ovvero - in caso di sua assenza/impedimento o a seguito di suo esplicito mandato scritto - dal Vice-Presidente;
-da almeno 3 Consiglieri, con richiesta - scritta e motivata -indirizzata al Presidente.

La    convocazione    del   Consiglio   Direttivo   avviene    mediante    avviso
pubblicato ed affisso all’Albo della sede sociale almeno 15 giorni prima dalla data prefissata con facoltà di utilizzo della posta ordinaria e/o del telefono (anche via sms), senza che la mancata ricezione di tali forme di comunicazione infici la validità della convocazione dell’Assemblea, purchè siano rispettate le modalità ed i tempi di affissione anzidetti.

La convocazione di ogni Consiglio Direttivo deve contenere l’ “Ordine del giorno”, sul quale lo stesso Consiglio avrà titolo di discutere e deliberare validamente.

Il Consiglio Direttivo è valido quando siano presenti almeno il Presidente (o il Vice-Presidente) + 2 Consiglieri.

Ogni delibera e/o determinazione del Consiglio Direttivo è approvata a maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità, il voto del Presidente (o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente) vale doppio.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dal Segretario dell’Associazione (o, in caso di sua assenza, da altro Consigliere scelto dal Presidente o dal Vice-Presidente); detto verbale deve contenere i punti salienti dello svolgimento della seduta ed ogni eventuale conclusione e/o delibera adottata; il verbale sarà pubblicato all’Albo della sede sociale ed ivi rimarrà affisso per i 15 giorni successivi all’Assemblea, per poi essere debitamente archiviato e rimanere comunque a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

In sede di Consiglio Direttivo tutte le votazioni avvengono in modo palese (per alzata di mano).

Il Consiglio Direttivo, nella gestione ordinaria dell’Associazione:

-predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
-formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione;
-stabilisce, annualmente, gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
-elabora,   attraverso  il  Tesoriere,  il  Bilancio  consuntivo  (che deve
contenere, supportate da idonee pezze giustificative, le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso) ed il Bilancio preventivo (che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese previste e delle entrate presunte relative all’esercizio finanziario successivo);

-coordina,   attraverso  il  Segretario,   la  gestione  dell’Associazione,
rendendo esecutive le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o le determinazioni assunte dalle Assemblee dei Soci, redige i verbali del Consiglio Direttivo e sottoscrive quelli delle Assemblee dei Soci.

Risultano altresì di competenza del Consiglio Direttivo tutte le altre attribuzioni contemplate nei diversi articoli del presente Statuto.

Art. 12 - Il Presidente


Il Presidente è,  a tutti gli effetti,  il responsabile dell’attività associativa e rappresenta il “legale rappresentante” dell’Associazione; è eletto a maggioranza fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni; può essere revocato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo.


Il Presidente:

-sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’Associazione;

-può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e/o postali e procedere a versamenti ed incassi (tale facoltà può essere  delegata, per iscritto, anche al Tesoriere dell’Associazione);

-conferisce (e revoca) deleghe particolari ed incarichi speciali (Segretario, Tesoriere, Vice-Tesoriere, Addetto Stampa, Responsabili territoriali, di attività e/o di particolari settori) sia nell’ambito del Consiglio Direttivo che, ove necessario, fra gli stessi Soci, ovvero può anche cooptare figure esterne all’Associazione;

-nell’ambito della gestione associativa, sempre per l’interesse dell’Associazione, può avvalersi, per particolari necessità, di consulenze esterne esclusivamente a titolo gratuito;

-conferisce (e revoca) le qualifiche di Socio onorario e di Socio benemerito;

-si esprime, con diritto di “veto”, sull’inammissibilità dei soci all’Associazione, dandone motivazione scritta al Consiglio Direttivo;

-convoca e presiede, con diritto di voto (che vale doppio in caso di parità), il Consiglio Direttivo;

-convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;

-è il Responsabile della tutela del trattamento dei dati riguardanti l’Asso
ciazione ed i suoi Soci.

In caso di dimissioni di un Socio  da una carica associativa,  il Presidente - informato il Consiglio Direttivo - può avocare a sé la carica vacante, mantenendola “pro-tempore”, fino alla surrogazione della stessa.

Risultano altresì di competenza del Presidente tutte le altre attribuzioni contemplate nei diversi articoli del presente Statuto.

Il Presidente può essere sostituito, in caso di impedimento e/o impossibilità , o - per delega scritta - in particolari situazioni contingenti, ovvero per sue dimissioni, dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, da altro associato per delega del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Presidente onorario

Il
Presidente onorario partecipa ad ogni momento della vita associativa, con diritto di voto e di veto; in particolare egli può convocare e presiede l’Assemblea dei Soci fondatori.

Il voto del Presidente onorario, in ogni momento consultivo dell’Associazione, in caso di parità, vale doppio.

Il Presidente onorario ha diritto di veto circa l’ammissibilità dei soci all’Associazione e  può esprimere parere - non vincolante - su ogni delibera o decisione presa dagli organi dell’Associazione stessa.

Il Presidente onorario può rivolgersi e ricorrere, ogniqualvolta lo ritiene, a suo insindacabile giudizio, al Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Soci eletti dall’Assemblea; dura in carica 3 anni; nel caso in cui 2 Revisori su 3 abbiano dato le dimissioni, il Consiglio Direttivo può indire nuove elezioni; il Collegio dei Revisori dei Conti può essere revocato parzialmente o “in toto” dal Consiglio Direttivo che, anche in questo caso, deve indire nuove elezioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della tenuta della contabilità e redige apposita relazione da allegare, annualmente, alla presentazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il
Collegio dei Probiviri è composto da 3 Soci eletti dall’Assemblea; dura in carica 3 anni; nel caso in cui 2 Probiviri su 3 abbiano dato le dimissioni, il Consiglio Direttivo può indire nuove elezioni; il Collegio dei Probiviri può essere revocato “in toto” dal Consiglio Direttivo che, anche in questo caso, deve indire nuove elezioni.

Il Collegio dei Probiviri decide, insindacabilmente, sulle decisioni inerenti dinieghi di ammissione all’Associazione e/o espulsione di Soci dalla stessa e/o ogniqualvolta, a seguito di particolari situazioni o esigenze, venga chiamato in causa dal Consiglio Direttivo o dal Presidente onorario dell’Associazione; il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciarsi, per iscritto, entro 30 giorni da ogni richiesta di intervento.

Art. 16 - Diritto di voto

Tutti i Soci maggiorenni in regola con le formalità associative hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per l’elezione degli organi direttivi e ogniqualvolta si ricorra a consultazione in sede di Assemblee ordinarie/straordinarie.

Il diritto di voto non può essere mai escluso, neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

In occasione di ogni attività consultiva ogni Socio rappresenta se stesso e, titolarmene, un massimo di 2 Soci che lo deleghino per iscritto.

Ai soci minorenni, purchè maggiori di 14 anni, è concesso il diritto di voto esclusivamente in sede di Assemblee ordinarie e, comunque, ad esclusione di decisioni inerenti l’approvazione e le modifiche dello Statuto e/o per l’elezione degli organi direttivi.

Art. 17 - Cariche associative

E’ eleggibile alle cariche associative ogni Socio maggiorenne in regola con le formalità associative, iscritto all’Associazione da almeno un anno (questa condizione, ovviamente, non è valida in fase di costituzione dell’Associazione e, con avvallo scritto del Presidente, in caso di “surrogazione” di cariche vacanti).

Le cariche associative hanno una durata di 3 anni.

Non esistono preclusioni temporali alla rielezione di ogni carica associativa, senza limiti di tempo e/o di numero di mandati.

Tutte le cariche associative vengono svolte in maniera volontaria, a titolo completamente gratuito (sono contemplati “rimborsi spesa” a fronte di specifici acquisti e/o prestazioni d’opera preventivamente autorizzati dal Presidente).

Volendo sancire e garantire al massimo il concetto di “presunzione di innocenza” si stabilisce che l’”avviso di garanzia” e/o il semplice rinvio a giudizio non costituiscono causa di inammissibilità all’Associazione e/o di ineleggibilità alle cariche associative o di decadenza dalle stesse.

Per lo stesso principio anche l’aver riportato condanne civili e/o penali in I grado di giudizio non costituisce causa di inammissibilità all’Associazione e/o di ineleggibilità alle cariche associative, anche se - nel caso tale eventualità subentrasse durante un mandato in corso - il Presidente, sentito il parere (comunque non vincolante) del Consiglio Direttivo, suggerisce le dimissioni autografe da parte dell’interessato e, in caso contrario, in particolari casi, può comminare la “sospensione temporanea” dagli incarichi associativi.

Art. 18 - Privacy

Per quanto concerne la tutela dei dati personali valgono tutte le normative vigenti in materia di “privacy”.

Responsabile della tutela del trattamento dei dati riguardanti l’Associazione ed i suoi Soci è il Presidente.

Art. 19 - Rispetto dello Statuto dell’Associazione

Il presente Statuto viene promulgato ed entra in vigore all’atto della costituzione dell’Associazione.

Lo Statuto dell’Associazione è modificabile, in via esclusiva, mediante Assemblea straordinaria indetta dal Presidente, ovvero su richiesta di 2/3 dei Soci, con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei presenti (deleghe comprese).

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Statuto nonché tutte le deliberazioni assunte nel corso dell’attività dell’Associazione dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, chi rechi pregiudizio agli scopi e/o arrechi danni al patrimonio dell’Associazione, il Presidente, sentito il parere (comunque non vincolante) del Consiglio Direttivo, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni, applicabili anche in modo non propedeutico:
richiamo orale, diffida scritta, espulsione dall’Associazione.

Il Socio cui sia stata comminata una delle anzidette sanzioni può, entro 30 giorni, ricorrere contro il provvedimento indirizzando scritto difensivo al Collegio dei Probiviri.

Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con la  maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei presenti (deleghe comprese).

Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione/i e/o ad ente/i avente/i finalità analoghe alle proprie e/o per fini di pubblica utilità e/o in beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della Legge n° 662 del 23/12/1996.

Art. 21 - Norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall’attività dell’Associazione è competente il Foro di Genova.